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Misure minime di sicurezza - Codice Privacy

Posticipato al 31 dicembre 2004 il termine per l'adozione delle misure nuove

Da SECURITYNET

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 22 giugno 2004, un decreto legge che posticipa al 31 dicembre 2004 i termini per l’adozione delle misure minime di sicurezza che non erano previste dal precedente regolamento (d.P.R. 318/1999).
Il decreto, in particolare, all’art.3, modifica l’art. 180 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.Lgs.196/2003), sostituendo alcune parole, come di seguito riportato ed evidenziato. 
(In corsivo è riportato il precedente testo, in grassetto le parole inserite dal decreto).

Art.180 - MISURE DI SICUREZZA

  1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all’allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004 - 31 dicembre 2004.
  2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime di cui all’articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all’allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
  3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all’articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore del codice - entro il 31 marzo.

SECURITYNET

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Aggiornato il: 16 maggio 2006